MOBILITA’ DSGA E PERSONALE DELLA SCUOLA. IL CCNI e L’ORDINANZA MINISTERIALE CHE DISCIPLINANO LA MOBILITA’, SONO ILLEGITTIMI LADDOVE NON PREVEDONO ECCEZIONI AL VINCOLO di CUI ALLART. 35, COMMA 5 BIS D.LGS. 165/2001.

Importante sentenza per i DSGA in possesso dei requisiti di cui all’art. 21 l. 104/1992.

I DSGA, ed in generale tutto il personale della scuola, in possesso dei requisiti di cui all’art. 21 della legge 104/1992, secondo il Tribunale di Biella (sentenza del 15.07.2022 - allegata) sono legittimati a partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale in deroga al vincolo di cui all’art. 35, comma 5 bis, d.lgs. 165/2001.

Il Tribunale ritiene che “Tale vincolo non possa trovare applicazione con riferimento ai lavoratori con disabilità in possesso dei requisiti di cui all’art. 21 l. 104/1992. Si rammenta infatti che la tutela dei lavoratori con disabilità costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento interno (artt. 2 e 3 Cost.) ed europeo (art. 26 Carta Diritti Fondamentali UE). Per tale ragione la l. 104/1992 all’art. 21 ha previsto che “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A pagina 3 di 4 annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.” e all’art. 33 ha previsto che “6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità [...], ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.” Inoltre, il d.lgs. 297/1994 (T.U. Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) all’art. 601 ha precisato che “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità.”. Il Tribunale ritiene pertanto, in considerazione alla speciale protezione assegnata dall’ordinamento interno ed europeo al lavoratore con disabilità, nonché in applicazione dei principî di interpretazione conforme e della lex specialis, che le previsioni di cui agli artt. 21 e 33 l. 104/1992 e 601 d.lgs. 297/1994 deroghino al vincolo di cui all’art. 35, comma 5 bis, d.lgs. 165/2001: pertanto, deve riconoscersi il diritto del lavoratore che si trovi nelle ipotesi tipizzate dalla l. 104/1992 a partecipare alle procedure di mobilità interprovinciale in deroga al vincolo di permanenza quinquennale nella sede di prima assegnazione (in termini, cfr. T. Verbania, sez. lav., ordinanze RG 214/2020 e RG 139/2021 e sentenza RG 10/2022)”.

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