Il caso
Il ricorrente, già docente di seconda fascia, ha presentato domanda di partecipazione al concorso per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia.
La Commissione nazionale lo ha ritenuto non idoneo sulla base di due motivi: a) una insufficiente collocazione editoriale delle sue pubblicazioni scientifiche, poiché un numero non rilevante apparteneva al primo quartile delle banche dati di riferimento; b) i temi affrontati nelle pubblicazioni risultavano solo parzialmente congruenti con quelli inclusi nella declaratoria del settore scientifico per cui concorreva.
Peccato però che tra i criteri di valutazione non si fosse stabilito quale numero di pubblicazioni potesse ritenersi rilevante!
E peccato anche che la declaratoria del settore scientifico risalisse a otto anni fa, un’era geologica rispetto agli studi fatti nel settore, e che non fosse chiaro rispetto a cosa sarebbe stata valutata la congruenza!
CRITERI PIUTTOSTO VAGHI DUNQUE… PER LASCIARE SPAZIO ALLA DISCREZIONALITA’ CHE DA SEMPRE E’ LA VERA PROTAGONISTA DEI CONCORSI UNIVERSITARI.
La decisione
Il TAR Lazio – sez. di Roma - con sentenza n. 12178/2023 del 19.07.2023, accogliendo integralmente le tesi del nostro studio legale ha sancito che la Commissione non aveva reso noto ai candidati il numero esatto di pubblicazioni che dovevano collocarsi nel primo quartile per potersi ritenere soddisfatto il criterio della “quota rilevante”; ed ancora, la Commissione non aveva indicato nel dettaglio le pubblicazioni del ricorrente che sarebbero state carenti in termini di coerenza con il settore concorsuale.
A ciò il TAR ha aggiunto che la Commissione, nell’esprimere il parere, non aveva tenuto conto dei criteri previsti dal D.M. n. 120/2016 e di quelli elaborati dalla stessa Commissione nella prima riunione.
Per le ragioni sopra esposte, il TAR ha annullato gli atti impugnati ed ordinato all’Amministrazione di rivalutare l’interessato a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.