L'ATTIVITA' DI DOCENTE NON E' INCOMPATIBILE CON ALTRO INCARICO O RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO IN MANIERA ASSOLUTA

Il Tribunale di Torino, accogliendo totalmente il ricorso del nostro studio, e richiamando l'art. 53 D.Lgs. n. 165/01 e l'art. 1 co. 57 L. n. 662/96, ha stabilito che non sussiste incompatibilità assoluta tra lo svolgimento di attività lavorativa subordinata e assunzione nel pubblico impiego in regime di part-time.
Spetta al Dirigente Scolastico valutare se l'esercizio di altre prestazioni di lavoro possa arrecare pregiudizi alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con le attività dell'istituto.