CO.CO.CO e LAVORATORI PRECARI - CORTE DI CASSAZIONE Sent. n. 28251 del 06.11.2018
«La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una pubblica amministrazione, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell’articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale: ne consegue che, una volta provati lo stabile inserimento nell'organizzazione dell’ente interessato, l’adibizione a mansioni rientranti nei compiti istituzionali dell’amministrazione, l’assenza di autonomia, la totale coincidenza delle mansioni svolte con quelle espletate dai dipendenti di ruolo, il trattamento retributivo e previdenziale spettante al lavoratore è quello proprio «di un rapporto di impiego pubblico e regolare» e, quindi, quello previsto ex articolo 2 del decreto legislativo 165701 dal contratto collettivo di comparto».