Nel corso della loro carriera i docenti possono chiedere ed ottenere il passaggio di ruolo dalla scuola dell’infanzia o primaria alla scuola secondaria di I o II grado.
Tuttavia, al momento del passaggio alla scuola secondaria, gli anni svolti nella scuola del grado inferiore vengono calcolati in maniera “ridotta”, e non già per intero. L’amministrazione applica il cd. criterio della temporizzazione, in base al quale il servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia o primaria viene ridotto di oltre un terzo rispetto a quello effettivamente prestato.
Naturalmente questo parziale riconoscimento del servizio determina una riduzione dello stipendio, e inciderà sul trattamento di fine rapporto e su quello pensionistico.
Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 1721/2023 pubblicata il 16 maggio 2023, ha censurato il criterio della temporizzazione ed ha dichiarato il diritto delle ricorrenti ad una ricostruzione della carriera con computo integrale, ai fini giuridici ed economici, degli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola dell’infanzia o primaria e presso la scuola secondaria.