Pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019 (personale docente, educativo e ATA) e l’Ordinanza Ministeriale 202 dell'8 marzo 2019 (insegnanti di religione cattolica).
Il C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti, personale educativo ed ata per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 era già stato firmato il 31.12.2018.
Anche quest’anno alcune norme contrattuali violano principi cardine del nostro ordinamento.
In particolare:
1) Gli artt. 13 e 14 del C.C.N.I. limitano fortemente il diritto alla precedenza nei trasferimenti sancito dall’art. 33 della legge 104/1992.
Dette limitazioni sono illegittime, anche alla luce delle recenti sentenze del T.A.R. del Lazio e del Consiglio di Stato, che hanno riconosciuto tale diritto come un principio inviolabile del nostro ordinamento a tutela delle persone disabili.
E’ fondamentale presentare la domanda di trasferimento includendo la documentazione attestante il diritto a precedenza ex art. 104/1992 e la richiesta del riconoscimento del predetto diritto.
2) Le note alle tabelle di valutazione dei titoli escludono la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie (tranne poche eccezioni).
Detta limitazione è illegittima, e tale èstata riconosciuta anche dalla più recente giurisprudenza del T.A.R. Lazio.
Il servizo prestato nelle scuole paritarie è stato ormai completamente equiparato a quello prestato nelle scuole statali, tanto è vero che esso viene valutato anche nell’aggiornamento del punteggio delle graduatorie ad esaurimento.
E’ fondamentale presentare la domanda di trasferimento includendo la documentazione attestante il servizio nelle scuole paritarie e la richiesta del riconoscimento del predetto servizio.
Lo studio legale Manca sta organizzando due azioni legali per tutelare gli interessi del personale della scuola che si trova nelle predette situazioni.
ISTRUZIONI OPERATIVE RICORSO VALUTAZIONE PUNTEGGIO SCUOLE PARITARIE
Per ricorrere, è necessario dichiarare, all’atto della domanda di mobilità 2019 (on-line), i servizi di cui si chiede la corretta valutazione, specificandone l’esatta denominazione nella dichiarazione aggiuntiva dei servizi posseduti (Allegato D) che dovrà essere allegata al modello di mobilità. Il servizio svolto nelle scuole paritarie dovrà essere dichiarato esplicitamente nell'Allegato D (specificando chiaramente che la scuola di servizio era PARITARIA). Ai fini dell’instaurazione del contenzioso è necessario conservare copia della domanda e degli allegati caricati su istanze online.Documentazione
- copia della domanda di mobilità;
- contratti della scuola paritaria/oppure certificati di servizio/oppure attestazione della scuola;
- decreto di parità;
- estratto contributivo INPS;
- riscontro MIUR con il punteggio;
- documento di riconoscimento.
ISTRUZIONI OPERATIVE RICORSO VALUTAZIONE DIRITTO A PRECEDENZA PER LEGGE 104/92
Per ricorrere, è necessario dichiarare, all’atto della domanda di mobilità 2019 (on-line), il proprio diritto alla precedenza ex l. 104/1992, allegando all’istanza on Line tutta la documentazione medica necessaria. Ai fini dell’instaurazione del contenzioso è necessario conservare copia della domanda e degli allegati caricati su istanze online.Documentazione
- copia della domanda di mobilità;
- verbale INPS relativo alla L. 104/92 art. 3 comma 3;
- riscontro MIUR con il punteggio;
- documento di riconoscimento.
Nel testo dell'email occorre indicare
- l’azione giudiziaria alla quale si intende aderire
- i propri dati anagrafici
- i contatti (telefono e email)
- una breve descrizione della propria situazione.