IL DIRITTO ALLA MOBILITA’ NON PUO’ AVERE VINCOLI, E DEVE RISPETTARE I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL NOSTRO PAESE, ANCHE QUELLI CHE TUTELANO LA FAMIGLIA.

Data Scadenza: 15-07-2020

Anche quest’anno l’ordinanza ministeriale attuativa della procedura di mobilità 2021/2022 esclude incomprensibilmente migliaia di docenti dalla possibilità di partecipare alla procedura di mobilità o di godere delle precedenze previste dalla legge.

Non potranno presentare domanda di mobilità le seguenti categorie di docenti:

  1. Docenti ai quali si applica il vincolo quinquennale;
  2. Docenti referenti unici di parenti ed affini entro il 3 grado disabili in situazione di gravità l.104/1992 art 3 c.3 interessati ad ottenere un trasferimento interprovinciale;

Il nostro studio – quindi – proporrà innanzi ai Tribunali Civili competenti per territorio le azioni legali per far dichiarare il diritto alla mobilità di coloro che sarebbero impediti nella presentazione della domanda dal

VINCOLO QUINQUENNALE

A) Docenti della scuola secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018, i quali sono costretti a rimanere per cinque anni nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
B) Docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21, i quali, a prescindere dal canale di assunzione, sono costretti a rimanere per cinque anni nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto.
e di coloro che sono

REFERENTI UNICI DI PARENTI CON L.104

Docenti con diritto di precedenza in quanto referenti unici di parente ed affine disabile sino al terzo grado (ex legge 104/1992 art. 3, comma 3).
Tale precedenza è riconosciuta unicamente nella mobilità provinciale.

Per poter presentare ricorso è indispensabile inoltrare la domanda di mobilità con gli allegati necessari, e contattare il nostro Studio ai seguenti recapiti: tramite mail
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